Terzo Settore: 3 aspetti da chiarire prima di costituire o adeguare un ente

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, noto come Codice del Terzo Settore, l’ordinamento italiano ha subito una profonda riforma che ha ridefinito il panorama degli enti non profit. Questa normativa rappresenta uno dei pilastri della riforma del Terzo Settore, finalizzata a riorganizzare in modo organico la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS), introducendo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e garantendo maggiore trasparenza e controllo.

Il nuovo quadro normativo ha introdotto importanti novità per tutti gli enti non profit che intendono acquisire la qualifica di ETS o che necessitano di adeguare la propria struttura ai nuovi requisiti. La riforma ha creato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che rappresenta il nuovo strumento di pubblicità per assicurare la piena trasparenza degli enti attraverso la pubblicazione degli elementi informativi essenziali. L’iscrizione al RUNTS consente agli enti di beneficiare di agevolazioni fiscali, accedere al 5 per mille e, in alcuni casi, acquisire la personalità giuridica con procedure semplificate.

Prima di procedere alla costituzione di un nuovo ente o all’adeguamento di uno già esistente, è fondamentale comprendere tre aspetti normativi cruciali che possono influenzare significativamente la struttura, la gestione e le prospettive future dell’organizzazione. Questi elementi rappresentano i pilastri su cui si fonda la conformità al Codice del Terzo Settore e determinano l’effettiva possibilità di operare nel settore con tutti i benefici previsti dalla normativa.

I requisiti per l'attività di interesse generale e la conformità statutaria

Il primo aspetto fondamentale da chiarire riguarda la definizione dell'attività di interesse generale che costituirà l'oggetto sociale dell'ente. Secondo l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, gli enti del Terzo Settore devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La normativa elenca tassativamente 26 ambiti di attività considerate di interesse generale, tra cui interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione e formazione, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, tutela del patrimonio culturale, organizzazione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, e promozione dei diritti umani. È importante sottolineare che quattro specifiche attività richiedono il requisito aggiuntivo di essere "di interesse sociale" o "di particolare interesse sociale": educazione e attività culturali con finalità educativa, organizzazione di attività culturali di interesse sociale, attività turistiche di interesse sociale, e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Sul piano statutario, il Codice del Terzo Settore impone requisiti inderogabili che devono essere necessariamente inclusi nell'atto costitutivo e nello statuto. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente (che deve contenere l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"), l'assenza di scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la sede legale, il patrimonio iniziale, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, e la nomina dei primi componenti degli organi sociali. Per gli enti già esistenti che intendono acquisire la qualifica di ETS, è necessario procedere all'adeguamento statutario entro termini specifici. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le ONLUS e le ONG con qualifica di ONLUS possono beneficiare di procedure semplificate per l'adeguamento, utilizzando i quorum dell'assemblea ordinaria anziché straordinaria per le modifiche obbligatorie o derogatorie. Tuttavia, se viene inserita anche una sola modifica facoltativa, è necessario adottare il quorum maggiorato previsto per le modifiche statutarie.

L'acquisizione della personalità giuridica e i requisiti patrimoniali

Il secondo aspetto cruciale riguarda l'acquisizione della personalità giuridica, che il Codice del Terzo Settore ha disciplinato in modo innovativo rispetto al procedimento tradizionale. Le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore possono ora acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000. La nuova procedura prevede il controllo notarile preventivo su due aspetti fondamentali: la legalità sostanziale del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, e la verifica della congruità patrimoniale. Il notaio deve accertare che l'ente disponga di tutti gli elementi minimi indispensabili per la configurabilità di ente del Terzo Settore e che sussista il patrimonio minimo previsto dalla legge. I requisiti patrimoniali minimi sono stati fissati in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale: 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. Se il patrimonio consiste in denaro, deve essere integralmente versato al momento dell'atto costitutivo ed essere "liquido e disponibile", attraverso l'emissione di un assegno circolare intestato al costituendo ente o un versamento sul conto dedicato e impignorabile del notaio. Nel caso in cui il patrimonio sia composto da beni diversi dal denaro, il loro valore deve essere certificato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, con relazione allegata all'atto costitutivo. Una volta superati positivamente i controlli sulla legalità e sulla consistenza patrimoniale, il notaio procede, entro 20 giorni dalla stipula, all'iscrizione dell'atto costitutivo nel RUNTS. Questa iscrizione ha natura costitutiva, determinando l'acquisizione della personalità giuridica, che equivale all'autonomia patrimoniale perfetta con effetti nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'ente. L'acquisizione della personalità giuridica comporta l'importante risultato pratico di eliminare la responsabilità illimitata di chi agisce in nome dell'ente nel caso in cui il patrimonio non sia sufficiente a fare fronte ai debiti. Per gli enti già in possesso della personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche viene sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale, senza perdere la personalità giuridica acquisita.

La governance e gli obblighi di controllo interno

Il terzo aspetto fondamentale concerne la struttura di governance e gli obblighi di controllo interno che gli ETS devono rispettare. Il Codice del Terzo Settore disciplina in modo dettagliato la struttura e l'operatività degli organi decisionali e di controllo, intervenendo sull'assemblea, sull'organo di amministrazione, sull'organo di controllo e sulla revisione legale. Per quanto riguarda l'organo di amministrazione, il Codice predilige una governance collegiale, specialmente per le associazioni che si caratterizzano per la pluralità di associati e il principio democratico. Tuttavia, è possibile anche una gestione monocratica, purché coerente con la natura dell'ente e le modalità più razionali per perseguire le finalità statutarie. L'organo di amministrazione è responsabile non solo della gestione delle risorse, ma anche dell'applicazione dei principi di democrazia e uguaglianza che caratterizzano il Terzo Settore. Gli obblighi di controllo interno variano in base alle dimensioni dell'ente. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 104/2024, sono state innalzate le soglie che rendono obbligatoria la nomina di un organo di controllo nelle associazioni. L'organo di controllo diventa obbligatorio quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 150.000 euro, ricavi superiori a 300.000 euro, o dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 7 unità. Per le fondazioni, invece, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, rimane sempre obbligatoria. L'organo di controllo ha competenze specifiche che includono la vigilanza sul rispetto delle leggi e dello statuto, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile, il controllo sul perseguimento delle finalità solidaristiche e civiche, e l'attestazione della conformità del bilancio sociale alle norme ministeriali. I componenti dell'organo di controllo devono posspossere specifiche qualifiche professionali, tra cui l'iscrizione agli albi di dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, la qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche, o l'iscrizione nel registro dei revisori legali. Gli obblighi contabili rappresentano un ulteriore elemento di controllo interno. Gli ETS devono tenere specifiche scritture contabili e redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione. Per gli ETS che esercitano attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 del codice civile, incluso il libro giornale. Inoltre, tutti gli ETS devono tenere i libri sociali obbligatori, che includono il libro soci, il libro verbali delle assemblee, il libro verbali del consiglio direttivo e, in alcuni casi, il libro cassa. L'attenzione a questi tre aspetti fondamentali - requisiti per l'attività di interesse generale, acquisizione della personalità giuridica e struttura di governance - rappresenta la base indispensabile per una corretta costituzione o adeguamento di un ente del Terzo Settore, garantendo la piena conformità normativa e l'accesso ai benefici previsti dalla riforma.

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